La Corte d’Appello di Catania, sezione Lavoro, con sentenza n. 1197/2024 in allegato, ha accolto un ricorso in appello proposto dall’avv. Francesco Saccone, socio di SACERIS, contro l’I.N.P.S., affermando un importante principio di diritto: il DURC negativo emesso il giorno X non può determinare la decadenza di agevolazioni contributive riferite a periodi antecedenti all’emissione dello stesso, in mancanza di ulteriore documentazione che attesti, anche per detti periodi antecedenti, la non regolarità contributiva dell’azienda appellante.
Nella parte motiva della sentenza in commento, si legge che “in materia di regolarità contributiva l’art. 1 comma 1175, della l. n. 296/2006 prevede 《A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale》.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento).
Nel caso in oggetto, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il DURC negativo sopra indicato è datato novembre 2017 e riguarda un debito della società appellante nei confronti dell’INAIL, che, tuttavia, attiene al mancato pagamento di contributi per periodi diversi e successivi rispetto a quelli cui si riferiscono le agevolazioni contributive recuperate dall’INPS con l’avviso di addebito opposto.
Come peraltro evidenziato dallo stesso appellato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, DM 30.1.2014 《La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonchè i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Nella specie, si ribadisce che il DURC negativo è datato novembre 2017 e i periodi cui si riferisce il recupero delle agevolazioni sono di gran lunga precedenti (11/2016, 12/2016 e 1/2017), cosicchè non risulta documentata l’effettuazione di una verifica in tempo reale, nei termini sopra indicati.
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